DOPO UNA LUNGA CONVIVENZA, QUALI SONO I MIEI DIRITTI NELL’AMBITO DELLA SUCCESSIONE DEL MIO COMPAGNO?
L’avvocato Simone Labonia ci spiega quali sono le regole indicate nel nostro ordinamento, in una materia che sicuramente meriterebbe maggiori attenzioni da parte del legislatore.
La figura del convivente, oggi sempre più diffusa, continua però a incontrare significativi limiti sul piano successorio.
In Italia, infatti, il diritto delle successioni resta ancorato a una distinzione netta tra matrimonio, unione civile e convivenza di fatto, con conseguenze rilevanti al momento dell’apertura dell’eredità.
In assenza di matrimonio o unione civile, il convivente non è considerato erede legittimo.
Ciò significa che, se il partner decede senza testamento, il convivente superstite non ha alcun diritto sull’eredità, che verrà devoluta ai parenti secondo le regole della successione legittima (figli, ascendenti, fratelli, e così via).
Una convivenza stabile, anche pluridecennale, non è di per sé sufficiente a fondare diritti ereditari.
Diverso è il caso in cui il defunto abbia redatto un testamento. In tal caso, il convivente può essere nominato erede o legatario, ma con un limite preciso: non può essere lesa la quota di legittima spettante ai cosiddetti “legittimari” (coniuge, figli, ascendenti). Il convivente, dunque, può ricevere beni o diritti solo entro la quota disponibile del patrimonio.
La legge n. 76/2016 (c.d. legge Cirinnà) ha comunque introdotto alcune tutele minime. In particolare, al convivente superstite è riconosciuto il diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo massimo di cinque anni (o per un periodo pari alla convivenza, se inferiore), purché l’immobile fosse di proprietà del defunto.
Si tratta di un diritto personale di godimento, che non equivale a un diritto successorio, ma mira a evitare uno sfratto immediato.
Ulteriori diritti possono derivare da strumenti negoziali, come il contratto di convivenza, o da atti patrimoniali compiuti in vita (donazioni, intestazioni, polizze vita). Proprio la polizza assicurativa rappresenta uno strumento efficace, poiché le somme liquidate al beneficiario non rientrano nell’asse ereditario.
In buona sostanza, il convivente resta una figura strutturalmente debole sul piano successorio.
La tutela passa quasi esclusivamente attraverso una pianificazione consapevole: senza testamento o strumenti alternativi, la convivenza, per quanto stabile e duratura, rischia di non lasciare alcuna traccia giuridica dopo la morte.
Una realtà che impone scelte preventive, se si vuole evitare che i legami affettivi restino giuridicamente invisibili.





